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Roma, 1 febbraio 2016
Circolare n. 22/2016
Oggetto: Previdenza – Le novità della Legge di Stabilità 2016 – Legge 28.12.2015,
n.208, su S.O. alla G.U. n.302 del 30.12.2015.
Si
segnalano le principali disposizioni in materia previdenziale introdotte dalla Legge di Stabilità 2016.
Sgravi contributivi per i neoassunti (art. 1,
commi 109 e 110 e da 178 a 181) – Anche le nuove assunzioni effettuate a tempo indeterminato (con esclusione
dell’appren-
distato) nell’arco del 2016 godranno, sia pure in misura e durata ridotte, di
sgravi contributivi come quelle effettuate nello scorso anno. La misura del
beneficio non sarà più totale ma sarà pari al 40% dei contributi INPS dovuti
dai datori di lavoro e sarà riconosciuto entro il limite annuo di 3.250 euro
per ciascuna nuova assunzione (in precedenza 8.060 euro); inoltre la durata
dello sgravio sarà di 2 anni e non più di 3.
Si
rammentano gli aspetti principali della disciplina dello sgravio che resta
invariata:
·
lo
sgravio non incide in alcun modo sul calcolo delle pensioni dei lavoratori
interessati in quanto il periodo decontribuito è interamente coperto dallo
Stato tramite contributi figurativi;
·
lo
sgravio si riferisce ai soli contributi a carico dei datori di lavoro e
pertanto i contributi a carico dei lavoratori sono dovuti in misura piena;
·
sono
esclusi dallo sgravio le assunzioni di lavoratori che abbiano intrattenuto
rapporti a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti con qualsiasi datore di
lavoro;
·
sono
altresì esclusi dallo sgravio le assunzioni di lavoratori già in forza a tempo
indeterminato presso la stessa azienda o società dello stesso gruppo nel
periodo ottobre-dicembre 2015;
·
lo
sgravio non può essere goduto dall’azienda per più di una volta per lo stesso
lavoratore;
·
lo
sgravio non è cumulabile con esoneri o riduzioni dei contributi previsti da
altre normative vigenti.
Si fa osservare che,
previa verifica a metà anno della copertura finanziaria, lo sgravio in
questione potrebbe essere mantenuto anche per le assunzioni effettuate nel 2017
limitatamente ai datori di lavoro che operano nelle regioni del Centro-Sud
(Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).
Contrattazione di secondo livello – (art.1,
comma 191)
– Per finanziare la detassazione dei premi di risultato introdotta in via
definitiva dalla legge in esame (art. 1, comma 182), sono state azzerate per
quest’anno le risorse destinate al finanziamento della decontribuzione sugli
stessi premi (legge n. 92/2012 e legge n. 247/2007). Di conseguenza per il 2016
le aziende non potranno beneficiare della decontribuzione sui premi di
risultato erogati nel 2015 in virtù di contratti di secondo livello (aziendali
o territoriali).
Ammortizzatori in deroga (art. 1, comma 304) –Al fine di favorire
il passaggio al nuovo assetto degli ammortizzatori sociali fissato dal d.lgvo
n. 148/2015, sono stati stanziati ancora per quest’anno 250 milioni di euro per
consentire l’accesso agli ammortizzatori
sociali in deroga ai lavoratori appartenenti ad aziende non rientranti nel
nuovo sistema.
Contratti di solidarietà (art. 1, comma 305) – Come è noto, in
base al d.lgvo n. 148/2015, dall’1 luglio p.v. i contratti di solidarietà
stipulati dalle aziende con oltre 15 dipendenti non destinatarie della CIGS non
saranno più sostenuti da contributi pubblici (art. 5, D.L. n. 148/1993 come
convertito dalla legge n. 236/1993). La norma in esame ha ora penalizzato anche
i contratti di solidarietà stipulati prima della suddetta data stabilendo che
la durata massima di 2 anni sarà riconosciuta solo ai contratti stipulati prima
del 15 ottobre 2015, mentre per quelli stipulati successivamente e fino al 30
giugno 2016 la durata massima non potrà andare oltre il 31 dicembre 2016.
Part-time incentivato per lavoratori prossimi
alla pensione (art.1, comma 284) – Per favorire la staffetta generazionale all’interno delle aziende è stata
introdotta una disposizione, da attuare tramite apposito decreto ministeriale,
volta a favorire il passaggio di lavoratori anziani da un contratto a tempo
pieno indeterminato ad un contratto part-time. In particolare sono destinatari della
disposizione in esame i lavoratori che matureranno il diritto alla pensione di
vecchiaia entro la fine del 2018 e che, d’intesa col datore di lavoro, ridurranno
l’orario di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60%. Il beneficio per il
lavoratore sarà duplice: da un lato gli sarà riconosciuto dall’INPS la
contribuzione figurativa per le ore di lavoro perse e, dall’altro lato, riceverà
dall’azienda una somma non soggetta a oneri fiscali e previdenziali pari ai
contributi che la stessa avrebbe dovuto versare per le ore non lavorate. Il
beneficio in questione sarà corrisposto dall’INPS su domanda dei datori di
lavoro interessati nei limiti delle risorse stanziate pari a 60 milioni di euro
per il 2016, 120 milioni di euro per il 2017 e 60 milioni di euro per il 2018.
Contribuzione
INPS sulle partite IVA (art. 1, comma
203) – E’ stato congelato anche per quest’anno
l’incremento previsto dalla legge Fornero
(legge n.92/2012) dell’ali-
quota contributiva sulle partite IVA
non iscritte ad altre forme pensionistiche obbligatorie; tale aliquota pertanto
resta ferma al 27%.
Collaboratori (art. 1, comma 310) – E’ stata prorogata
per il 2016 la speciale indennità di disoccupazione mensile a favore dei
collaboratori coordinati e continuativi (cosiddetta DIS-COLL) introdotta dal d.lgvo n. 22/2015. L’INPS riconoscerà il
beneficio in questione in base all’ordine cronologico di presentazione delle
domande relative agli eventi di disoccupazione verificatisi dall’1 gennaio al
31 dicembre 2016 nei limiti delle risorse disponibili che per quest’anno sono
pari a 54 milioni di euro.
Congedi di paternità (art. 1, comma 205) – E’ stato prorogato
per il 2016 il congedo di paternità introdotto dalla riforma Fornero per il triennio 2013-2015. Il congedo in questione,
disciplinato dal DM 22.12.2012, consiste nell’obbligo per il padre lavoratore
di astenersi dal lavoro per due giorni (in precedenza 1), anche non
continuativi, entro i primi 5 mesi di vita del figlio dietro riconoscimento di
un’indennità a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione; inoltre,
sempre nello stesso periodo dei 5 mesi, il padre lavoratore può usufruire, in
sostituzione della madre, di ulteriori due giorni di assenza alle stesse
condizioni.
Agevolazioni per lavoratrici in maternità
(art. 1, commi 282 e 283) - E’ stata prorogata
per il 2016 la disposizione, introdotta anch’essa dalla riforma Fornero, che prevede la possibilità per la madre
lavoratrice di sostituire in tutto o in parte il periodo di sei mesi di
astensione facoltativa post partum con
un contributo a carico dell’INPS pari a 600 euro mensili (per un massimo di 6
mesi) utilizzabile per pagare una baby sitter o un asilo nido pubblico o privato
accreditato. Il beneficio sarà concesso nei limiti delle risorse disponibili
pari a 20 milioni di euro per il 2016.
Fabio Marrocco Responsabile di Area |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 6/2016, 163/2015, 50/2015,
43/2015, 27/2015, 6/2015, 51/2013,190/2012
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Allegato uno |
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Lc/lc |
© CONFETRA – La riproduzione totale
o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
S.O. alla GU n. 302 del 30.12.2015
LEGGE 28 dicembre 2015, n.
208
Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale
e pluriennale
dello Stato (legge di
stabilita' 2016).
La Camera
dei deputati ed
il Senato della
Repubblica hanno
approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
*****OMISSIS*****
109. Entro il 31
marzo 2016 si provvede, con le
procedure di cui
all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno
2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99,
alla
ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione di cui
all'articolo
5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gia' destinate agli interventi
del Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora
oggetto di impegni
giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati.
A tal
fine, le amministrazioni titolari di interventi del
PAC, approvati
alla data di entrata in
vigore della presente
legge, inviano al
sistema di monitoraggio nazionale, entro il 31 gennaio
2016, i
dati
relativi alle risorse
impegnate e pagate
per ciascuna linea
di
intervento.
110. Con
decreto del Presidente
del Consiglio dei
ministri,
adottato entro il 30
aprile 2016 di
concerto con il
Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro
e delle
politiche sociali, e'
determinato l'ammontare delle
risorse
disponibili in esito alla ricognizione di cui al
comma 109 ed e'
disposto l'utilizzo delle
stesse per l'estensione
dell'esonero
contributivo di cui ai commi
178 e 179
alle assunzioni a tempo
indeterminato effettuate nell'anno 2017
in favore dei
datori di
lavoro privati, operanti nelle
regioni Abruzzo, Molise,
Campania,
Basilicata, Sicilia,
Puglia, Calabria e
Sardegna, alle medesime
condizioni previste dai predetti commi, eventualmente
rimodulando la
durata temporale e l'entita' dell'esonero e comunque
assicurando una
maggiorazione della percentuale di decontribuzione e
del relativo
importo massimo per l'assunzione di donne di qualsiasi eta',
prive di
un impiego regolarmente retribuito da almeno sei
mesi, in ragione
delle risorse che si renderanno disponibili ai sensi del comma
109,
la cui efficacia e' subordinata all'autorizzazione della Commissione
europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3,
del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
*****OMISSIS*****
178. Al fine di promuovere
forme di occupazione stabile, ai datori
di lavoro privati, con
esclusione del settore
agricolo, e con
riferimento alle nuove assunzioni con contratto di
lavoro a tempo
indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato
e dei
contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1°
gennaio 2016 con
riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016,
e'
riconosciuto, per un periodo
massimo di ventiquattro
mesi, ferma
restando l'aliquota
di computo delle
prestazioni pensionistiche,
l'esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei
premi
e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un
importo di
esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al
presente
comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove
assunzioni
di cui al primo
periodo, con esclusione
di quelle relative
a
lavoratori che nei sei mesi precedenti siano
risultati occupati a
tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non
spetta
con riferimento a lavoratori per i quali
il beneficio di cui al
presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della
legge
23 dicembre 2014, n. 190, sia gia' stato usufruito
in relazione a
precedente assunzione a tempo
indeterminato. L'esonero di
cui al
presente comma non e' cumulabile con altri esoneri o
riduzioni delle
aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
L'esonero
di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in
presenza
di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali
i datori
di lavoro, ivi considerando societa' controllate o collegate ai
sensi
dell'articolo 2359 del
codice civile o
facenti capo, anche
per
interposta persona, allo stesso
soggetto, hanno comunque
gia' in
essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi
antecedenti la
data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS
provvede, con
le risorse umane,
strumentali e finanziarie
disponibili a
legislazione vigente, al
monitoraggio del numero
di rapporti di
lavoro attivati ai sensi
del presente comma
e delle conseguenti
minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia
e
delle finanze.
179. Per i datori
di lavoro del settore agricolo le disposizioni di
cui al comma 178 si applicano:
a) nel limite di 1,1
milioni di euro per l'anno 2016, 2,8 milioni
di euro per l'anno 2017, 1,8 milioni di euro per
l'anno 2018, 0,1
milioni di euro per l'anno 2019 per i lavoratori
con qualifica di
impiegati e dirigenti;
b) nel limite di 1,6
milioni di euro per l'anno 2016, 8,8 milioni
di euro per l'anno 2017, 7,2 milioni di euro per
l'anno 2018, 0,8
milioni di euro
per l'anno 2019,
con riferimento alle
nuove
assunzioni con contratto
di lavoro a
tempo indeterminato, con
esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal
1° gennaio
2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31
dicembre
2016, con esclusione
dei lavoratori che
nell'anno 2015 siano
risultati occupati a
tempo indeterminato e
relativamente ai
lavoratori occupati a tempo determinato che risultino
iscritti negli
elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore
a 250 giornate con riferimento all'anno 2015.
180. L'esonero
contributivo di cui al comma 179
e' riconosciuto
dall'ente
previdenziale in base
all'ordine cronologico di
presentazione delle
domande e, nel
caso di insufficienza
delle
risorse indicate al comma 179, valutata anche su base
pluriennale con
riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non
prende
in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata
comunicazione
anche attraverso il proprio
sito internet. L'ente
previdenziale
provvede al monitoraggio
delle minori entrate
valutate con
riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni
mensili al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al
Ministero delle
politiche agricole alimentari
e forestali ed
al Ministero
dell'economia e delle finanze.
181. Il datore di
lavoro che subentra nella fornitura di servizi in
appalto e che
assume, ancorche' in
attuazione di un
obbligo
preesistente, stabilito da norme
di legge o
della contrattazione
collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro
cessante
fruisce dell'esonero contributivo di cui ai commi 178 o 179,
preserva
il diritto alla
fruizione dell'esonero contributivo
medesimo nei
limiti della durata e della misura che
residua computando, a tal
fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.
*****OMISSIS*****
191. All'articolo
25, comma 1, del decreto
legislativo 15 giugno
2015, n. 80, le parole: «al
10 per cento»
sono sostituite dalle
seguenti: «a 38,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 36,2
milioni di
euro per l'anno 2017 e a 35,6 milioni di euro per l'anno
2018». Le
risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68,
ultimo periodo,
della legge 24 dicembre 2007, n.
247, e successive
modificazioni,
sono ridotte di 344,7 milioni di euro per l'anno 2016,
325,8 milioni
di euro per l'anno 2017, 320,4 milioni di euro per l'anno 2018,
344
milioni di euro per l'anno 2019, 329 milioni di euro per l'anno
2020,
310 milioni di euro per l'anno 2021 e 293 milioni di
euro annui a
decorrere dall'anno 2022.
*****OMISSIS*****
203. Per i
lavoratori autonomi, titolari di
posizione fiscale ai
fini dell'imposta sul
valore aggiunto, iscritti
alla gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995,
n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni
di previdenza
obbligatoria ne' pensionati,
l'aliquota contributiva di
cui
all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007,
n. 247, e
successive modificazioni, e' confermata al 27 per
cento anche per
l'anno 2016.
*****OMISSIS*****
205. Il congedo
obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da
fruire entro i cinque mesi
dalla nascita del
figlio, nonche' il
congedo facoltativo da
utilizzare nello stesso
periodo, in
alternativa alla madre
che si trovi
in astensione obbligatoria,
previsti in via
sperimentale per gli
anni 2013, 2014
e 2015
dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno
2012, n.
92, sono prorogati sperimentalmente per l'anno 2016
ed il congedo
obbligatorio e' aumentato a due giorni, che
possono essere goduti
anche in via non continuativa. Ai medesimi congedi,
obbligatorio e
facoltativo, si applica la disciplina recata dal decreto del
Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 22
dicembre 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Alla
copertura
dell'onere derivante dal presente comma, valutato in 24
milioni di
euro per l'anno 2016,
si provvede quanto
a 14 milioni
di euro
mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per
occupazione e
formazione di cui
all'articolo 18, comma
1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*****OMISSIS*****
282. Al fine di
sostenere la genitorialita', il
beneficio di cui
all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno
2012, n.
92, e' riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per l'anno
2016,
ferme restando le
relative disposizioni attuative.
All'onere
derivante dal primo periodo del presente comma si provvede, quanto a
10 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione del
Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18,
comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
283. Ai medesimi
fini di cui al comma 282, il
beneficio di cui
all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno
2012, n.
92, e' riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di spesa
di 2
milioni di euro per
l'anno 2016, anche
alle madri lavoratrici
autonome o imprenditrici. I criteri di accesso
e le modalita'
di
utilizzo del beneficio sono
stabiliti con decreto
di natura non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
284. I
lavoratori dipendenti del
settore privato iscritti
all'assicurazione generale
obbligatoria e alle
forme sostitutive
della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato
che maturano entro il 31 dicembre 2018
il diritto al
trattamento
pensionistico di vecchiaia, di cui all'articolo
24, comma 6, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive
modificazioni,
possono, a
condizione di avere
maturato i requisiti
minimi di
contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico
di
vecchiaia, d'intesa con il datore di
lavoro, per un
periodo non
superiore al periodo
intercorrente tra la
data di accesso
al
beneficio di cui al presente comma e
la data di
maturazione del
requisito anagrafico previsto dal citato articolo 24, comma
6, del
predetto decreto-legge n. 201 del 2011, ridurre l'orario del
rapporto
di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per
cento,
ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma
corrispondente
alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a
carico del
datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non
effettuata.
Tale importo non concorre
alla formazione del
reddito da lavoro
dipendente e non e' assoggettato a contribuzione previdenziale.
Per i
periodi di riduzione della prestazione lavorativa e'
riconosciuta la
contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione
corrispondente
alla prestazione lavorativa non effettuata. Si applica
l'articolo 41,
comma 6, del decreto
legislativo 14 settembre
2015, n. 148.
Il
beneficio di cui al presente comma e' riconosciuto nel limite
massimo
di 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per
l'anno
2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018. La
facolta' di cui al
presente comma e' concessa, a domanda e nei limiti delle risorse
di
cui al precedente
periodo, previa autorizzazione della
Direzione
territoriale del lavoro. Il
datore di lavoro
con riferimento al
lavoratore che intende, di intesa con lo stesso datore
di lavoro,
accedere alla facolta' di ricorso al lavoro a tempo
parziale di cui
al presente comma deve dare comunicazione all'INPS e alla
Direzione
territoriale del lavoro della
stipulazione del contratto
e della
relativa cessazione secondo le modalita' stabilite dal decreto
di cui
al successivo periodo. Il beneficio di
cui al presente
comma e'
riconosciuto dall'INPS, qualora ne ricorrano i necessari presupposti
e requisiti, nei limiti delle risorse di cui al quinto
periodo del
presente comma e secondo
le modalita' stabilite
con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'INPS
provvede al monitoraggio delle domande di accesso al beneficio
di cui
al presente comma comunicate
dalle imprese. Qualora
dal predetto
monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse
anche
in via prospettica, l'INPS non prendera' in esame ulteriori
domande
finalizzate all'accesso al beneficio in
esame. Ai maggiori
oneri
derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di euro
per l'anno
2016, a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni
di euro
per l'anno 2018, si provvede mediante il versamento
in entrata al
bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
150, di
una quota pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, a 120
milioni di
euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per
l'anno 2018 delle
entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui
all'articolo 25
della legge 21 dicembre 1978, n.
845, con esclusione
delle somme
destinate al finanziamento dei
fondi paritetici interprofessionali
nazionali per la formazione continua di cui all'articolo
118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
Le somme
versate in entrata al bilancio
dello Stato ai
sensi del periodo
precedente sono trasferite all'INPS a copertura dei
maggiori oneri
derivanti ai sensi del presente comma. In deroga a
quanto disposto
dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14
settembre 2015,
n. 150, la
quota residua delle
entrate derivanti dall'aumento
contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre
1978, n.
845, relative ai datori di lavoro non aderenti ai
fondi paritetici
interprofessionali nazionali
per la formazione
continua, dedotte
quelle utilizzate per
la copertura degli
oneri della presente
disposizione, e' versata prioritariamente al Fondo di
rotazione di
cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20
maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n.
236, fino alla concorrenza di un importo pari al 50 per cento
della
somma complessiva.
*****OMISSIS*****
304. Al fine di
favorire la transizione verso il riformato
sistema
degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di
lavoro, ai
sensi del decreto
legislativo 14 settembre
2015, n. 148,
l'autorizzazione di
spesa di cui
all'articolo 1, comma
7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale
per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma
1, lettera
a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n.
185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata,
per l'anno 2016, di 250 milioni
di euro per
essere destinata al
rifinanziamento
degli ammortizzatori sociali
in deroga di
cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012,
n. 92.
All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari
a 250
milioni di euro per l'anno 2016, si provvede: quanto a 100
milioni di
euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo
1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto
a 150
milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui
all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre
2007, n.
247, con conseguente corrispondente riduzione degli importi
di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011,
n.
67, e successive modificazioni. Fermo restando quanto
disposto dal
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1º
agosto
2014, n. 83473, il trattamento di integrazione salariale
in deroga
alla normativa vigente puo' essere concesso o prorogato, a decorrere
dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un
periodo non
superiore a tre mesi nell'arco di un anno. A decorrere dal 1º
gennaio
2016 e sino al 31 dicembre
2016, a parziale
rettifica di quanto
stabilito dall'articolo 3, comma 5, del
decreto del Ministro
del
lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, il
trattamento di
mobilita' in deroga alla vigente normativa non puo' essere
concesso
ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento
hanno gia'
beneficiato di prestazioni di mobilita' in
deroga per almeno
tre
anni, anche non
continuativi. Per i
restanti lavoratori il
trattamento puo' essere concesso per non piu' di quattro
mesi, non
ulteriormente prorogabili,
piu' ulteriori due
mesi nel caso
di
lavoratori residenti nelle aree individuate dal testo unico di
cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218. Per
tali lavoratori il periodo complessivo non puo' comunque
eccedere il
limite massimo di tre anni e quattro mesi. Le regioni e le
province
autonome di Trento e di Bolzano possono disporre la concessione
dei
trattamenti di integrazione salariale e di mobilita', anche in
deroga
ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del
Ministro
del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, in
misura non
superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite,
ovvero in
eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli
oneri
connessi a carico delle
finanze regionali ovvero
delle risorse
assegnate alla regione nell'ambito dei piani o programmi
coerenti con
la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253,
della
legge 24 dicembre 2012,
n. 228, e
successive modificazioni. Gli
effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la
data
del 31 dicembre 2016.
305. In
attuazione dell'articolo 46,
comma 3, del
decreto
legislativo 14
settembre 2015, n.
148, le disposizioni
di cui
all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20
maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n.
236, e successive modificazioni, trovano applicazione
per l'intera
durata stabilita nei contratti
collettivi aziendali qualora
detti
contratti siano stati stipulati in data antecedente
al 15 ottobre
2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre
2016,
nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016.
All'onere
derivante dal primo periodo
del presente comma,
pari a euro
60
milioni per l'anno 2016, si provvede a carico del Fondo sociale
per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma
1, lettera
a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n.
185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*****OMISSIS*****
310. L'indennita'
di disoccupazione per i lavoratori
con rapporto
di collaborazione coordinata
e continuativa (DIS-COLL),
di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 22, e'
riconosciuta, nei limiti di cui al quinto periodo del presente
comma,
anche per l'anno 2016, in relazione agli
eventi di disoccupazione
verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino al
31 dicembre
2016. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i
periodi
contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione della DIS-COLL.
Per gli episodi di disoccupazione verificatisi a
decorrere dal 1º
gennaio 2016 e
sino al 31
dicembre 2016, non
si applica la
disposizione di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c),
del citato
decreto legislativo n.
22 del 2015.
Ai fini dell'applicazione
dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 22 del
2015, le
disposizioni che hanno a riferimento
l'anno solare sono
da
interpretarsi come riferite
all'anno civile. La
DIS-COLL e'
riconosciuta, in relazione agli eventi di disoccupazione
verificatisi
a decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino
al 31 dicembre
2016, nel
limite di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni
di euro
per l'anno 2017,
salvo quanto stabilito
dall'ultimo periodo del
presente comma. L'INPS riconosce
il beneficio in
base all'ordine
cronologico di presentazione delle domande; nel caso di
insufficienza
delle risorse, valutata anche su
base pluriennale con
riferimento
alla durata della prestazione, l'INPS non prende
in considerazione
ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso
il proprio sito internet.
Le risorse stanziate
dall'articolo 19,
comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono destinate
al
finanziamento degli interventi
previsti dal presente
comma nella
misura di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni
di euro
per l'anno 2017. Il limite di cui al
quinto periodo del
presente
comma puo' essere incrementato in misura pari alle
risorse residue
destinate nell'anno 2016 al finanziamento della DIS-COLL
riconosciuta
per eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal
1º gennaio
2015 e sino al 31 dicembre 2015 e non utilizzate, come
accertate con
il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n.
241, e successive modificazioni, da concludersi entro il
31 maggio
2016, computando le prestazioni in corso al 30 aprile 2016, ai
fini
del predetto procedimento accertativo, per
la loro intera
durata
teorica, calcolata ai sensi dell'articolo 15, comma
6, del citato
decreto legislativo n. 22 del 2015.
*****OMISSIS*****
FINE TESTO