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Roma, 1 febbraio 2016

 

Circolare n. 22/2016

 

Oggetto: Previdenza – Le novità della Legge di Stabilità 2016 – Legge 28.12.2015, n.208, su S.O. alla G.U. n.302 del 30.12.2015.

 

Si segnalano le principali disposizioni in materia previdenziale introdotte dalla Legge di Stabilità 2016.

 

Sgravi contributivi per i neoassunti (art. 1, commi 109 e 110 e da 178 a 181) – Anche le nuove assunzioni effettuate a tempo indeterminato (con esclusione dell’appren-
distato) nell’arco del 2016 godranno, sia pure in misura e durata ridotte, di sgravi contributivi come quelle effettuate nello scorso anno. La misura del beneficio non sarà più totale ma sarà pari al 40% dei contributi INPS dovuti dai datori di lavoro e sarà riconosciuto entro il limite annuo di 3.250 euro per ciascuna nuova assunzione (in precedenza 8.060 euro); inoltre la durata dello sgravio sarà di 2 anni e non più di 3.

Si rammentano gli aspetti principali della disciplina dello sgravio che resta invariata:

 

·        lo sgravio non incide in alcun modo sul calcolo delle pensioni dei lavoratori interessati in quanto il periodo decontribuito è interamente coperto dallo Stato tramite contributi figurativi;

 

·        lo sgravio si riferisce ai soli contributi a carico dei datori di lavoro e pertanto i contributi a carico dei lavoratori sono dovuti in misura piena;

 

·        sono esclusi dallo sgravio le assunzioni di lavoratori che abbiano intrattenuto rapporti a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti con qualsiasi datore di lavoro;

 

·        sono altresì esclusi dallo sgravio le assunzioni di lavoratori già in forza a tempo indeterminato presso la stessa azienda o società dello stesso gruppo nel periodo ottobre-dicembre 2015;

 

·        lo sgravio non può essere goduto dall’azienda per più di una volta per lo stesso lavoratore;

 

·        lo sgravio non è cumulabile con esoneri o riduzioni dei contributi previsti da altre normative vigenti.

 

Si fa osservare che, previa verifica a metà anno della copertura finanziaria, lo sgravio in questione potrebbe essere mantenuto anche per le assunzioni effettuate nel 2017 limitatamente ai datori di lavoro che operano nelle regioni del Centro-Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

 

Contrattazione di secondo livello – (art.1, comma 191) – Per finanziare la detassazione dei premi di risultato introdotta in via definitiva dalla legge in esame (art. 1, comma 182), sono state azzerate per quest’anno le risorse destinate al finanziamento della decontribuzione sugli stessi premi (legge n. 92/2012 e legge n. 247/2007). Di conseguenza per il 2016 le aziende non potranno beneficiare della decontribuzione sui premi di risultato erogati nel 2015 in virtù di contratti di secondo livello (aziendali o territoriali).

 

Ammortizzatori in deroga (art. 1, comma 304) –Al fine di favorire il passaggio al nuovo assetto degli ammortizzatori sociali fissato dal d.lgvo n. 148/2015, sono stati stanziati ancora per quest’anno 250 milioni di euro per consentire l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga ai lavoratori appartenenti ad aziende non rientranti nel nuovo sistema.

 

Contratti di solidarietà (art. 1, comma 305) – Come è noto, in base al d.lgvo n. 148/2015, dall’1 luglio p.v. i contratti di solidarietà stipulati dalle aziende con oltre 15 dipendenti non destinatarie della CIGS non saranno più sostenuti da contributi pubblici (art. 5, D.L. n. 148/1993 come convertito dalla legge n. 236/1993). La norma in esame ha ora penalizzato anche i contratti di solidarietà stipulati prima della suddetta data stabilendo che la durata massima di 2 anni sarà riconosciuta solo ai contratti stipulati prima del 15 ottobre 2015, mentre per quelli stipulati successivamente e fino al 30 giugno 2016 la durata massima non potrà andare oltre il 31 dicembre 2016.

 

Part-time incentivato per lavoratori prossimi alla pensione (art.1, comma 284) – Per favorire la staffetta generazionale all’interno delle aziende è stata introdotta una disposizione, da attuare tramite apposito decreto ministeriale, volta a favorire il passaggio di lavoratori anziani da un contratto a tempo pieno indeterminato ad un contratto part-time. In particolare sono destinatari della disposizione in esame i lavoratori che matureranno il diritto alla pensione di vecchiaia entro la fine del 2018 e che, d’intesa col datore di lavoro, ridurranno l’orario di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60%. Il beneficio per il lavoratore sarà duplice: da un lato gli sarà riconosciuto dall’INPS la contribuzione figurativa per le ore di lavoro perse e, dall’altro lato, riceverà dall’azienda una somma non soggetta a oneri fiscali e previdenziali pari ai contributi che la stessa avrebbe dovuto versare per le ore non lavorate. Il beneficio in questione sarà corrisposto dall’INPS su domanda dei datori di lavoro interessati nei limiti delle risorse stanziate pari a 60 milioni di euro per il 2016, 120 milioni di euro per il 2017 e 60 milioni di euro per il 2018.

 

Contribuzione INPS sulle partite IVA (art. 1, comma 203) – E’ stato congelato anche per quest’anno l’incremento previsto dalla legge Fornero (legge n.92/2012) dell’ali-
quota contributiva sulle partite IVA non iscritte ad altre forme pensionistiche obbligatorie; tale aliquota pertanto resta ferma al 27%.

 

Collaboratori (art. 1, comma 310) – E’ stata prorogata per il 2016 la speciale indennità di disoccupazione mensile a favore dei collaboratori coordinati e continuativi (cosiddetta DIS-COLL) introdotta dal d.lgvo n. 22/2015. L’INPS riconoscerà il beneficio in questione in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande relative agli eventi di disoccupazione verificatisi dall’1 gennaio al 31 dicembre 2016 nei limiti delle risorse disponibili che per quest’anno sono pari a 54 milioni di euro.

 

Congedi di paternità (art. 1, comma 205) – E’ stato prorogato per il 2016 il congedo di paternità introdotto dalla riforma Fornero per il triennio 2013-2015. Il congedo in questione, disciplinato dal DM 22.12.2012, consiste nell’obbligo per il padre lavoratore di astenersi dal lavoro per due giorni (in precedenza 1), anche non continuativi, entro i primi 5 mesi di vita del figlio dietro riconoscimento di un’indennità a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione; inoltre, sempre nello stesso periodo dei 5 mesi, il padre lavoratore può usufruire, in sostituzione della madre, di ulteriori due giorni di assenza alle stesse condizioni.

 

Agevolazioni per lavoratrici in maternità (art. 1, commi 282 e 283) -  E’ stata prorogata per il 2016 la disposizione, introdotta anch’essa dalla riforma Fornero, che prevede la possibilità per la madre lavoratrice di sostituire in tutto o in parte il periodo di sei mesi di astensione facoltativa post partum con un contributo a carico dell’INPS pari a 600 euro mensili (per un massimo di 6 mesi) utilizzabile per pagare una baby sitter o un asilo nido pubblico o privato accreditato. Il beneficio sarà concesso nei limiti delle risorse disponibili pari a 20 milioni di euro per il 2016.

 

Fabio Marrocco

Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 6/2016, 163/2015, 50/2015, 43/2015, 27/2015, 6/2015, 51/2013,190/2012

 

Allegato uno

 

Lc/lc

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S.O. alla GU n. 302 del 30.12.2015

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208

Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale

dello Stato (legge di stabilita' 2016).

 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

                              approvato;

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

                         la seguente legge:

 

                               Art. 1.

                         *****OMISSIS*****

 

  109. Entro il 31 marzo 2016 si provvede, con le  procedure  di  cui

all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28  giugno  2013,  n.  76,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, alla

ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo

5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gia' destinate agli  interventi

del Piano di Azione Coesione (PAC), non  ancora  oggetto  di  impegni

giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati. A tal

fine, le amministrazioni titolari di interventi  del  PAC,  approvati

alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  inviano  al

sistema di monitoraggio nazionale, entro il 31 gennaio 2016,  i  dati

relativi alle risorse  impegnate  e  pagate  per  ciascuna  linea  di

intervento.

  110.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,

adottato entro  il  30  aprile  2016  di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze e con il Ministro del  lavoro  e  delle

politiche  sociali,  e'   determinato   l'ammontare   delle   risorse

disponibili in esito alla ricognizione di cui  al  comma  109  ed  e'

disposto  l'utilizzo  delle  stesse  per  l'estensione   dell'esonero

contributivo di cui ai commi  178  e  179  alle  assunzioni  a  tempo

indeterminato effettuate nell'anno  2017  in  favore  dei  datori  di

lavoro privati, operanti nelle  regioni  Abruzzo,  Molise,  Campania,

Basilicata, Sicilia,  Puglia,  Calabria  e  Sardegna,  alle  medesime

condizioni previste dai predetti commi, eventualmente rimodulando  la

durata temporale e l'entita' dell'esonero e comunque assicurando  una

maggiorazione della percentuale di  decontribuzione  e  del  relativo

importo massimo per l'assunzione di donne di qualsiasi eta', prive di

un impiego regolarmente retribuito da almeno  sei  mesi,  in  ragione

delle risorse che si renderanno disponibili ai sensi del  comma  109,

la cui efficacia e' subordinata all'autorizzazione della  Commissione

europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato  sul

funzionamento dell'Unione europea.

                         *****OMISSIS*****

 

  178. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai  datori

di lavoro  privati,  con  esclusione  del  settore  agricolo,  e  con

riferimento alle nuove assunzioni con contratto  di  lavoro  a  tempo

indeterminato, con esclusione dei contratti di  apprendistato  e  dei

contratti di lavoro domestico, decorrenti dal    gennaio  2016  con

riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre  2016,  e'

riconosciuto, per un periodo  massimo  di  ventiquattro  mesi,  ferma

restando l'aliquota  di  computo  delle  prestazioni  pensionistiche,

l'esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi  contributi

previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi

e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di  un  importo  di

esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente

comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle  nuove  assunzioni

di cui  al  primo  periodo,  con  esclusione  di  quelle  relative  a

lavoratori che nei sei mesi precedenti  siano  risultati  occupati  a

tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e  non  spetta

con riferimento a lavoratori per i  quali  il  beneficio  di  cui  al

presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118,  della  legge

23 dicembre 2014, n. 190, sia gia' stato  usufruito  in  relazione  a

precedente assunzione a tempo  indeterminato.  L'esonero  di  cui  al

presente comma non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni  delle

aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero

di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro  in  presenza

di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i  datori

di lavoro, ivi considerando societa' controllate o collegate ai sensi

dell'articolo 2359 del  codice  civile  o  facenti  capo,  anche  per

interposta persona, allo stesso  soggetto,  hanno  comunque  gia'  in

essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la

data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede,  con

le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a

legislazione vigente, al  monitoraggio  del  numero  di  rapporti  di

lavoro attivati ai sensi  del  presente  comma  e  delle  conseguenti

minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al  Ministero

del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero  dell'economia  e

delle finanze.

  179. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di

cui al comma 178 si applicano:

    a) nel limite di 1,1 milioni di euro per l'anno 2016, 2,8 milioni

di euro per l'anno 2017, 1,8 milioni di euro  per  l'anno  2018,  0,1

milioni di euro per l'anno 2019 per i  lavoratori  con  qualifica  di

impiegati e dirigenti;

    b) nel limite di 1,6 milioni di euro per l'anno 2016, 8,8 milioni

di euro per l'anno 2017, 7,2 milioni di euro  per  l'anno  2018,  0,8

milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  con  riferimento  alle   nuove

assunzioni  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  con

esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1°  gennaio

2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il  31  dicembre

2016,  con  esclusione  dei  lavoratori  che  nell'anno  2015   siano

risultati  occupati  a  tempo  indeterminato   e   relativamente   ai

lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti  negli

elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non  inferiore

a 250 giornate con riferimento all'anno 2015.

  180. L'esonero contributivo di cui al  comma  179  e'  riconosciuto

dall'ente   previdenziale   in   base   all'ordine   cronologico   di

presentazione delle  domande  e,  nel  caso  di  insufficienza  delle

risorse indicate al comma 179, valutata anche su base pluriennale con

riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende

in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione

anche attraverso  il  proprio  sito  internet.  L'ente  previdenziale

provvede  al  monitoraggio  delle   minori   entrate   valutate   con

riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al

Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  al  Ministero  delle

politiche  agricole  alimentari   e   forestali   ed   al   Ministero

dell'economia e delle finanze.

  181. Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in

appalto  e  che  assume,  ancorche'  in  attuazione  di  un   obbligo

preesistente, stabilito da norme  di  legge  o  della  contrattazione

collettiva, un lavoratore per il quale il datore di  lavoro  cessante

fruisce dell'esonero contributivo di cui ai commi 178 o 179, preserva

il diritto alla  fruizione  dell'esonero  contributivo  medesimo  nei

limiti della durata e della misura  che  residua  computando,  a  tal

fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.

                         *****OMISSIS*****

 

  191. All'articolo 25, comma 1, del decreto  legislativo  15  giugno

2015, n. 80, le parole: «al  10  per  cento»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «a 38,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 36,2 milioni  di

euro per l'anno 2017 e a 35,6 milioni di euro per  l'anno  2018».  Le

risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma  68,  ultimo  periodo,

della legge 24 dicembre 2007, n.  247,  e  successive  modificazioni,

sono ridotte di 344,7 milioni di euro per l'anno 2016, 325,8  milioni

di euro per l'anno 2017, 320,4 milioni di euro per l'anno  2018,  344

milioni di euro per l'anno 2019, 329 milioni di euro per l'anno 2020,

310 milioni di euro per l'anno 2021 e 293 milioni  di  euro  annui  a

decorrere dall'anno 2022.

                         *****OMISSIS*****

 

  203. Per i lavoratori autonomi, titolari di  posizione  fiscale  ai

fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  iscritti  alla   gestione

separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,

n. 335, che non risultino iscritti ad altre  gestioni  di  previdenza

obbligatoria  ne'  pensionati,   l'aliquota   contributiva   di   cui

all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre  2007,  n.  247,  e

successive modificazioni, e' confermata al 27  per  cento  anche  per

l'anno 2016.

                         *****OMISSIS*****

 

  205. Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da

fruire entro i cinque mesi  dalla  nascita  del  figlio,  nonche'  il

congedo  facoltativo  da  utilizzare   nello   stesso   periodo,   in

alternativa alla madre  che  si  trovi  in  astensione  obbligatoria,

previsti  in  via  sperimentale  per  gli  anni  2013,  2014  e  2015

dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n.

92, sono prorogati sperimentalmente per l'anno  2016  ed  il  congedo

obbligatorio e' aumentato a due giorni,  che  possono  essere  goduti

anche in via non continuativa. Ai medesimi  congedi,  obbligatorio  e

facoltativo, si applica la disciplina recata dal decreto del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali  22  dicembre  2012,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013.  Alla  copertura

dell'onere derivante dal presente comma, valutato in  24  milioni  di

euro per l'anno 2016,  si  provvede  quanto  a  14  milioni  di  euro

mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e

formazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),   del

decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

                         *****OMISSIS*****

 

  282. Al fine di sostenere la genitorialita', il  beneficio  di  cui

all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012,  n.

92, e' riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2016,

ferme  restando  le  relative   disposizioni   attuative.   All'onere

derivante dal primo periodo del presente comma si provvede, quanto  a

10 milioni di  euro,  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo

sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1,

lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  283. Ai medesimi fini di cui al comma  282,  il  beneficio  di  cui

all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012,  n.

92, e' riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di  spesa  di  2

milioni di  euro  per  l'anno  2016,  anche  alle  madri  lavoratrici

autonome o imprenditrici. I criteri di  accesso  e  le  modalita'  di

utilizzo del beneficio sono  stabiliti  con  decreto  di  natura  non

regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente

legge.

  284.  I  lavoratori  dipendenti  del   settore   privato   iscritti

all'assicurazione generale  obbligatoria  e  alle  forme  sostitutive

della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e  indeterminato

che maturano entro il 31 dicembre  2018  il  diritto  al  trattamento

pensionistico di vecchiaia, di cui  all'articolo  24,  comma  6,  del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  e  successive  modificazioni,

possono, a  condizione  di  avere  maturato  i  requisiti  minimi  di

contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di

vecchiaia, d'intesa con il datore  di  lavoro,  per  un  periodo  non

superiore  al  periodo  intercorrente  tra  la  data  di  accesso  al

beneficio di cui al presente comma  e  la  data  di  maturazione  del

requisito anagrafico previsto dal citato articolo 24,  comma  6,  del

predetto decreto-legge n. 201 del 2011, ridurre l'orario del rapporto

di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento e il 60  per  cento,

ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una  somma  corrispondente

alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici  a  carico  del

datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata.

Tale importo non concorre  alla  formazione  del  reddito  da  lavoro

dipendente e non e' assoggettato a contribuzione previdenziale. Per i

periodi di riduzione della prestazione lavorativa e' riconosciuta  la

contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente

alla prestazione lavorativa non effettuata. Si applica l'articolo 41,

comma 6, del decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  148.  Il

beneficio di cui al presente comma e' riconosciuto nel limite massimo

di 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno

2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018.  La  facolta'  di  cui  al

presente comma e' concessa, a domanda e nei limiti delle  risorse  di

cui al precedente  periodo,  previa  autorizzazione  della  Direzione

territoriale del lavoro. Il  datore  di  lavoro  con  riferimento  al

lavoratore che intende, di intesa con lo  stesso  datore  di  lavoro,

accedere alla facolta' di ricorso al lavoro a tempo parziale  di  cui

al presente comma deve dare comunicazione all'INPS e  alla  Direzione

territoriale del lavoro della  stipulazione  del  contratto  e  della

relativa cessazione secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui

al successivo periodo. Il beneficio  di  cui  al  presente  comma  e'

riconosciuto dall'INPS, qualora ne ricorrano i necessari  presupposti

e requisiti, nei limiti delle risorse di cui al  quinto  periodo  del

presente comma e secondo  le  modalita'  stabilite  con  decreto  del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro  sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge.  L'INPS

provvede al monitoraggio delle domande di accesso al beneficio di cui

al presente comma comunicate  dalle  imprese.  Qualora  dal  predetto

monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse anche

in via prospettica, l'INPS non prendera' in esame  ulteriori  domande

finalizzate all'accesso al beneficio  in  esame.  Ai  maggiori  oneri

derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di  euro  per  l'anno

2016, a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60  milioni  di  euro

per l'anno 2018, si provvede mediante il  versamento  in  entrata  al

bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto  previsto

dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di

una quota pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, a 120 milioni di

euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro  per  l'anno  2018  delle

entrate derivanti dall'aumento contributivo di  cui  all'articolo  25

della legge 21 dicembre 1978, n.  845,  con  esclusione  delle  somme

destinate al finanziamento dei  fondi  paritetici  interprofessionali

nazionali per la formazione continua di cui  all'articolo  118  della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Le  somme

versate in entrata al bilancio  dello  Stato  ai  sensi  del  periodo

precedente sono trasferite all'INPS a copertura  dei  maggiori  oneri

derivanti ai sensi del presente comma. In deroga  a  quanto  disposto

dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre  2015,

n.  150,  la  quota  residua  delle  entrate  derivanti  dall'aumento

contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978,  n.

845, relative ai datori di lavoro non aderenti  ai  fondi  paritetici

interprofessionali nazionali  per  la  formazione  continua,  dedotte

quelle  utilizzate  per  la  copertura  degli  oneri  della  presente

disposizione, e' versata prioritariamente al Fondo  di  rotazione  di

cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.

148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.

236, fino alla concorrenza di un importo pari al 50 per  cento  della

somma complessiva.

                         *****OMISSIS*****

 

  304. Al fine di favorire la transizione verso il riformato  sistema

degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto  di  lavoro,  ai

sensi  del  decreto  legislativo   14   settembre   2015,   n.   148,

l'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per

occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera

a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e'  incrementata,

per l'anno 2016, di 250 milioni  di  euro  per  essere  destinata  al

rifinanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  in  deroga  di   cui

all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a  250

milioni di euro per l'anno 2016, si provvede: quanto a 100 milioni di

euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui  all'articolo

1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e  quanto  a  150

milioni di euro mediante corrispondente riduzione del  Fondo  di  cui

all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n.

247, con conseguente corrispondente riduzione degli  importi  di  cui

all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile  2011,  n.

67, e successive modificazioni. Fermo restando  quanto  disposto  dal

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali    agosto

2014, n. 83473, il trattamento di integrazione  salariale  in  deroga

alla normativa vigente puo' essere concesso o prorogato, a  decorrere

dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per  un  periodo  non

superiore a tre mesi nell'arco di un anno. A decorrere dal 1º gennaio

2016 e sino al 31 dicembre  2016,  a  parziale  rettifica  di  quanto

stabilito dall'articolo 3, comma 5,  del  decreto  del  Ministro  del

lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, il trattamento di

mobilita' in deroga alla vigente normativa non puo'  essere  concesso

ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno  gia'

beneficiato di prestazioni di mobilita'  in  deroga  per  almeno  tre

anni,  anche  non  continuativi.  Per  i   restanti   lavoratori   il

trattamento puo' essere concesso per non piu' di  quattro  mesi,  non

ulteriormente prorogabili,  piu'  ulteriori  due  mesi  nel  caso  di

lavoratori residenti nelle aree individuate dal testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo  1978,  n.  218.  Per

tali lavoratori il periodo complessivo non puo' comunque eccedere  il

limite massimo di tre anni e quattro mesi. Le regioni e  le  province

autonome di Trento e di Bolzano possono disporre la  concessione  dei

trattamenti di integrazione salariale e di mobilita', anche in deroga

ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, in misura non

superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero  in

eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura  degli  oneri

connessi a  carico  delle  finanze  regionali  ovvero  delle  risorse

assegnate alla regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con

la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della

legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  e  successive  modificazioni.  Gli

effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre  la  data

del 31 dicembre 2016.

  305.  In  attuazione  dell'articolo  46,  comma  3,   del   decreto

legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  le  disposizioni  di  cui

all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.

148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.

236, e successive modificazioni, trovano  applicazione  per  l'intera

durata stabilita nei contratti  collettivi  aziendali  qualora  detti

contratti siano stati stipulati in data  antecedente  al  15  ottobre

2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31  dicembre  2016,

nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno  2016.  All'onere

derivante dal primo periodo  del  presente  comma,  pari  a  euro  60

milioni per l'anno 2016, si provvede a carico del Fondo  sociale  per

occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera

a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

                         *****OMISSIS*****

 

  310. L'indennita' di disoccupazione per i lavoratori  con  rapporto

di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  (DIS-COLL),  di  cui

all'articolo 15 del decreto legislativo  4  marzo  2015,  n.  22,  e'

riconosciuta, nei limiti di cui al quinto periodo del presente comma,

anche per l'anno 2016, in relazione  agli  eventi  di  disoccupazione

verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino  al  31  dicembre

2016. Ai fini del calcolo della durata non sono computati  i  periodi

contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione della  DIS-COLL.

Per gli episodi di disoccupazione verificatisi  a  decorrere  dal 

gennaio  2016  e  sino  al  31  dicembre  2016,  non  si  applica  la

disposizione di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c), del  citato

decreto  legislativo  n.  22  del  2015.  Ai  fini  dell'applicazione

dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 22  del  2015,  le

disposizioni  che  hanno  a  riferimento  l'anno   solare   sono   da

interpretarsi  come  riferite  all'anno  civile.   La   DIS-COLL   e'

riconosciuta, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi

a decorrere dal 1º gennaio 2016 e  sino  al  31  dicembre  2016,  nel

limite di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di  euro

per l'anno 2017,  salvo  quanto  stabilito  dall'ultimo  periodo  del

presente comma. L'INPS riconosce  il  beneficio  in  base  all'ordine

cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza

delle risorse, valutata anche su  base  pluriennale  con  riferimento

alla durata della prestazione, l'INPS non  prende  in  considerazione

ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche  attraverso

il proprio sito internet.  Le  risorse  stanziate  dall'articolo  19,

comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono  destinate  al

finanziamento degli interventi  previsti  dal  presente  comma  nella

misura di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di  euro

per l'anno 2017. Il limite di cui  al  quinto  periodo  del  presente

comma puo' essere incrementato in misura pari  alle  risorse  residue

destinate nell'anno 2016 al finanziamento della DIS-COLL riconosciuta

per eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º  gennaio

2015 e sino al 31 dicembre 2015 e non utilizzate, come accertate  con

il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,  n.

241, e successive modificazioni, da concludersi entro  il  31  maggio

2016, computando le prestazioni in corso al 30 aprile 2016,  ai  fini

del predetto procedimento accertativo,  per  la  loro  intera  durata

teorica, calcolata ai sensi dell'articolo 15,  comma  6,  del  citato

decreto legislativo n. 22 del 2015.

                         *****OMISSIS*****

 

FINE TESTO